In Italia, dal 1 gennaio 2014, ogni ingegnere iscritto al proprio Ordine Provinciale degli Ingegneri dovrà dimostrare di aver aggiornato le proprie competenze.
Questo obligo non c’è oggi in Spagna: si limita ad un servizio di formazione (con sede a Madrid) per promuovere eventi formativi.
Diversa, come detto, la situazione in Italia.
Il decreto del Presidente della Repubblica numero 137 del 7 agosto 2012 dispone l’obbligo di aggiornamento della competenza professionale.
Prima cosa famigliariziamoci con l’acronimo CFP che significa Credito Formativo Professionale.
La formazione dà 1 CFP per ogni ora svolta.
E ogni professionista deve avere almeno 30 CFP nel suo “conto”, per poter lavorare come ingegnere. Se volete potete vedere gli approfondimenti FOIV.
Oppure, se non possiede 30 CFP, deve accedere alle occasioni formali di formazione, intentendo i corsi (nell’immagine quelli dell’Ordine degli ingegneri di Verona).
Sono raccolte nel sito web apposito predisposto dal consiglio nazionale CNI: formazionecni.it
Così che è bene pensare a eventi che diano molti CFP per stare tranquilli un certo tempo. Che può essere al massimo di 8 anni, infatti «A prescindere dalla attività formativa svolta, il numero massimo di CFP cumulabili è 120».
Se si conta che, però 15 CFP/anno sono relativi all’aggiornamento informale legato all’attività professionale, non sono 120 [CPF] / 30 [CPF/y] = 4 [y], ma
(120 [CFP] + 15 [CFP/y] · x [y]) / 30 [CPF/ y] = x [y]
risolto con x pari a 8: 8 anni!
Certo non è comune avere 120 CFP, ma questa possibilità appare ghiotta.
Quindi meglio che vi ricordiate di dichiarere i vostri CFP informali entro dicembre: “per l’ottenimento dei 15 CFP/anno relativi all’aggiornamento informale legato all’attività professionale dimostrabile (Allegato A al Regolamento), gli iscritti, entro il 30 novembre di ogni anno, dovranno inviare all’Anagrafe Nazionale, tramite apposito modulo predisposto dal CNI, un’autocertificazione, nella quale si attesti l’aggiornamento professionale concernente la propria attività”.

